Richiesta adesione

La richiesta di adesione può essere inoltrata dagli operatori del settore che soddisfano i requisiti indicati nel regolamento.
Puoi scaricare il regolamento e il modello di richiesta qui di seguito

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE SOCI DI “ASSOCONCERTI”

ARTICOLO 1 – REGOLAMENTO DI AMMISSIONE

Il presente Regolamento stabilisce i requisiti e le modalità per l’ammissione degli associati ordinari
ad AssoConcerti (di seguito l’”Associazione”), in attuazione del suo Statuto.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

2.1 Possono aderire all’Associazione quegli operatori che, come persone fisiche, imprenditori individuali o persone giuridiche costituite secondo le forme societarie o associative previste dalla legislazione italiana e residenti o aventi sede legale in Italia, svolgono una o più delle seguenti
attività:
• produzione, distribuzione, organizzazione di rappresentazioni, manifestazioni e spettacoli di musica dal vivo, effettuati in qualsiasi luogo e struttura;
• organizzazione, allestimento e coordinamento di tournée musicali.
2.2 Ciascun richiedente dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
1) esercitare una delle suddette attività da almeno tre anni in via stabile e continuativa;
2) aver raggiunto in almeno uno dei tre anni solari precedenti a quello della richiesta di ammissione un fatturato minimo connesso alle attività suddette di almeno 500.000,00 euro;
3) per gli imprenditori individuali e le persone giuridiche, inclusi gli enti associativi, essere iscritti al Registro Imprese presso la CCIAA per una delle attività di cui sopra.
2.3 Il richiedente persona fisica o imprenditore individuale dovrà inoltre rispettare i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili, non essere stato interdetto, non avere negli ultimi 5 anni subito protesti o essersi trovato in uno stato accertato di sovraindebitamento, ovvero essere stato amministratore o socio con quote superiori al 20% del capitale sociale di società protestate o dichiarate in stato di sovraindebitamento, sottoposte a liquidazione giudiziale ovvero ammesse ad una procedura di concordato o altra procedura concorsuale negli ultimi cinque anni;
2) non avere riportato condanne penali superiori ai tre anni per reati considerati non compatibili con l’adesione all’Associazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
3) di non avere procedimenti penali in corso per reati di associazione per delinquere o di tipo mafioso;
4) aver tenuto, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, un comportamento corretto e rispettoso dei principi, scopi, criteri e regole che ispirano e regolano l’Associazione.
2.4 I suddetti requisiti di cui al punto 2.3. dovranno essere rispettati dal legale rappresentante, nonché dagli altri eventuali amministratori, così come dai soci che detengono quote superiori al 20% del capitale sociale delle persone giuridiche richiedenti l’ammissione alla Associazione.
2.5 I requisiti previsti per l’ammissione non sono alternativi tra loro, debbono essere tutti sussistenti al momento della domanda di ammissione e debbono altresì permanere per tutta la durata del
rapporto associativo. A tal fine l’associato ammesso dovrà trasmettere alla Associazione, a cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445
attestante la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui al presente Regolamento, fatto comunque salvo il dovere dell’associato di comunicare tempestivamente all’Associazione ogni variazione o
causa di perdita di tali requisiti, riservandosi l’Associazione la facoltà di verificare in qualsiasi momento e mediante gli strumenti ritenuti più idonei, la veridicità delle dichiarazioni presentate e la correttezza dei dati forniti. Il Consiglio Direttivo può in ogni caso sempre richiedere all’associato la consegna di ulteriore documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti per l’associazione, per tutta la durata del rapporto associativo.
2.6 A precisazione di quanto sopra, per “stato di sovraindebitamento” si intende la situazione di “sovraindebitamento” così definita nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cosiddetto Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza), laddove per “accertato” si intende ancorare la sussistenza di tale stato a situazioni in cui siano attivate procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento ai sensi del D.Lgs sopra citato.

ARTICOLO 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

3.1 La domanda di ammissione ad Associato ordinario deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal richiedente – nel caso di persona giuridica dal legale rappresentate – su apposito modulo predisposto dall’Associazione, sottoscritta dal richiedente e da due Associati “presentatori”, di cui almeno uno membro del Consiglio Direttivo.
3.2 La domanda di ammissione è trasmessa all’Associazione corredata dalla seguente documentazione:
● visura camerale aggiornata agli ultimi sei mesi, copia di atto costitutivo e statuto, bilanci degli ultimi tre anni;
● dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche attestante la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui al presente Regolamento;
● scritto contenente la presentazione del richiedente e della attività rilevanti del medesimo ai sensi dell’art. 2.1;
● copia documento di identità e codice fiscale in corso di validità di chi sottoscrive la domanda;
● autorizzazione al trattamento dei dati personali allegato al modulo di ammissione;
● documentazione dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione.
3.3 Il Consiglio Direttivo può richiedere ulteriore documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti per l’associazione.

ARTICOLO 4. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Il Consiglio Direttivo valuta la domanda di ammissione, la completezza e rilevanza della documentazione per la valutazione effettiva, caso per caso, di ciascuna domanda, conformemente
ai requisiti per l’ammissione.
4.2 Il Consiglio Direttivo potrà esaminare ed esprimersi anche su richieste di adesione pervenute da eventuali soggetti in parziale deroga ai requisiti sopra espressi al punto 2.2.

ARTICOLO 5. DECISIONE SULL’AMMISSIONE

L’ammissione del richiedente è messa ai voti del Consiglio Direttivo con scrutinio segreto. La delibera di ammissione è assunta con la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6. FUNZIONAMENTO DELLO SCRUTINIO SEGRETO

6.1 Il Consiglio Direttivo delibera a scrutinio segreto nei casi di decadenza dell’associato ai sensi dell’art. 7 dello Statuto nonché nei casi di decisione sull’ammissione dell’associato ai sensi del presente Regolamento.
6.2 Il Presidente dell’Associazione ed un altro membro del Consiglio Direttivo presente, ricevono le espressioni di voto in via anonima dai componenti del Consiglio Direttivo presenti e procedono al
conteggio dei voti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si svolga in via telematica le espressioni di voto potranno essere inviate anche in via non anonima.
6.3 In ogni caso, per garantire la segretezza della votazione, nel verbale del Consiglio Direttivo non saranno indicate le espressioni di voto di ciascun votante ed i componenti del Consiglio Direttivo tutti si impegnano alla riservatezza nei confronti dei terzi circa tali espressioni di voto di cui siano comunque venuti a conoscenza.